La fideiussione è rilasciata nell’interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, a garanzia del risarcimento della perdita del credito, da questi subito, derivante da eventuale declaratoria giudiziaria di revoca, in sede fallimentare. La fideiussione è rilasciata a garanzia dei rischi derivanti da revocatoria fallimentare successiva alla compravendita di immobili.
La fideiussione richiesta dall’Autorità giudiziale è rilasciata nell’interesse della Ditta Fallita e a favore dei creditori di quest’ultima a garanzia del buon fine degli adempimenti previsti nel concordato.
La fideiussione è rilasciata a garanzia dell’adempimento delle formalità necessarie ad estinguere i gravami a seguito di frazionamento mutuo.
La fideiussione richiesta dall’Autorità giudiziale è rilasciata nell’interesse della parte che ha subito il sequestro dei beni ed a favore della parte attrice per l’ottenimento del dissequestro dei beni.
La fideiussione richiesta dall’Autorità giudiziale è rilasciata al fine di ottenere: provvedimenti cautelativi; concessioni per provvedimenti d’urgenza, di provvisoria esecutività di decreti ingiuntivi opposti; sospensione dell’esecuzione, garanzie cauzionali previste dal Codice Civile.